Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale effettua un rigoroso controllo sulle spese elettorali sostenute dai candidati alle elezioni :
- per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica
- per il Consiglio Regionale
- per il Parlamento Europeo
- per le Amministrative dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
Il collegio verifica la conformità alla legge e accerta la regolarità del rendiconto che i candidati debbono produrre, ai sensi dell'art. 7 comma 6 della Legge n. 515/93, a riprova delle spese sostenute.
Per gli accertamenti da svolgere, chiede ai competenti uffici pubblici tutte le notizie ritenute utili e si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.
Informazioni
- MANDATARIO ELETTORALE (art. 7 legge n. 515/1993).
- Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, regionali ed amministrative comunali coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.
- CONTO CORRENTE DEDICATO
- Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato.
- LA DICHIARAZIONE (art. 2, co. 1, L. 441/1982) CON IL RENDICONTO (art. 7, co. 6, L. 515/1993)
- La dichiarazionedei
- contributi elettorali ricevuti / mezzi propri impiegati
- delle spese sostenute e delle obbligazioni assunte
per la propaganda elettorale nonché
- l’attestazione sull’utilizzo dei mezzi e materiali propagandistici messi a disposizione dal partito / formazione di appartenenza
deve essere trasmessa, entro tre mesi dalla proclamazione dell’ultimo parlamentare (o di consigliere comunale, per le elezioni amministrative), oltre che al Presidente della Camera di appartenenza (o al Presidente del Consiglio Comunale, per le elezioni amm.ve), al
COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE PER LA PUGLIA
Presso Corte di Appello di Bari
Piazza E. De Nicola 1, 70123 BARI
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che ne cura la pubblicità.
Alla dichiarazione deve essere allegato un rendicontorelativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore all'importo di € 3.000,00 (art. 4, co. 3, Legge 659/1981) e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti giuridici diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti del conto corrente bancario o postale utilizzato (dal saldo iniziale zero al saldo finale zero). Alla trasmissione al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 dell'articolo 7 della legge 515/1993 sono tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione del/gli eletto/i. L'obbligo di dichiarazione riguarda anche i candidati che per la propria campagna non hanno sostenuto spese o non hanno ricevuto contributi.
- CONTROLLO E PUBBLICITA' (art. 14 legge n. 515/1993)
- Il Collegio riceve le dichiarazioni e i rendiconti e ne verifica la regolarità.
Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione.
- LIMITI DI SPESA(art. 7 legge 515/1993)
- ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA
- Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000,00 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta.
Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili ad un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di sopra indicato esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione prevista dal comma 6 dell'articolo 7 della legge 515/1993.
- ELEZIONI COMUNALI
- SINDACO
Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco
- nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti: non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
- nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti: non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 125.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
- nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti: non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,90 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
- CONSIGLIERE COMUNALE
le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale
- nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
- nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
- nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
- PARTITO / MOVIMENTO / LISTA
Le spese per la campagna di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.
- SANZIONI(art. 15 legge n. 515/1993)
- In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per le diverse candidature e/o delle norme che disciplinano la campagna elettorale o in caso di tardivo o mancato deposito presso il Collegio Regionale della dichiarazione delle spese elettorali o di gravi irregolarità nella dichiarazione stessa il Collegio irroga una sanzione pecuniaria di importo variabile (minimo € 5.200) in ragione della violazione accertata.
- MODULISTICA
- Modello DICHIARAZIONE e RENDICONTO con spese
- Modulo per la Dichiarazione senza contributi e spese
- Modello DESIGNAZIONE MANDATARIO Elezioni Comunali
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